In Italia il rilascio del permesso di soggiorno è regolato dall’articolo 5 del “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, del 1998. Il permesso viene rilasciato dalle Questure competenti su base provinciale. In relazione al visto, di una determinata tipologia, o al permesso di soggiorno che si chiede, e in base al motivo per il quale si chiede e alla durata dello stesso, le modalità e i tempi di rilascio possono cambiare. Esiste, infatti, un tipo particolare di permesso di soggiorno, previsto dall’articolo 27 quater del “Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, che riguarda la cosiddetta Carta Blu UE e disciplina l’ingresso lavoratori altamente qualificati in Italia. Un tema approfondito dall’avvocato Pitorri di Roma, esperto in diritto dell’immigrazione e autore, tra le altre cose, della pubblicazione “Carta Blu Permessi di Soggiorno nell’Unione Europea”. Nel definire questa tipologia di permesso di soggiorno, il Testo unico dell’immigrazione non ha fatto altro che recepire quanto previsto dalla Direttiva EU 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009 “sull’ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati”. La Carta Blu UE, infatti, è un particolare tipo di permesso di soggiorno, rilasciato ai “lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica” in Italia. Per farlo, tali lavoratori devono rispondere ad alcuni requisiti di istruzione e professionali, e la domanda “di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati è presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio

territoriale del Governo”. La Carta Blu UE ha durata biennale, quando il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, mentre in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, questo particolare tipo di permesso di soggiorno ha una durata superiore di 3 mesi rispetto alla scadenza del contratto di lavoro stesso. Il lavoratore in possesso della Carta Blu UE, può ricevere lo status di “soggiornante di lungo periodo” con relativo permesso di soggiorno, se ha soggiornato, ininterrottamente per 5 anni, in quel territorio grazie alla Carta Blu, o se possiede da almeno 2 anni un permesso di soggiorno Carta Blu UE. Per un lavoratore straniero in possesso della Carta Blu UE rilasciata da un altro Stato membro, nel quale ha già soggiornato legalmente per almeno 18 mesi, inoltre, non è necessario il visto di ingresso in Italia. In questo caso, il datore di lavoro in Italia, nei termini di un mese dall’ingresso del lavoratore altamente qualificato, deve presentare la domanda di nulla osta al lavoro.