Abbiamo deciso di pubblicare e condividere con voi il messaggio di Mario D’Ignazio dove spiega le differenze tra diritto canonico e diritto ecclesiatico.
Il diritto canonico è l’insieme delle norme, degli obblighi e dei diritti che regolano i rapporti all’interno e all’esterno dell’istituzione religiosa della Chiesa cattolica.
Sebbene il diritto canonico risalga all’epoca in cui Teodosio II istituì il Cristianesimo come religione ufficiale, l’origine dell’unificazione e della regolarizzazione di questo diritto può essere fatta risalire alla compilazione di tutte queste norme da parte di un religioso: Graziano.
Questo è stato il primo passo verso l’unificazione e la codificazione di questa legge.
Il diritto canonico è un’altra branca del diritto come il diritto civile, penale o commerciale ed è ancora oggetto di studio nei progetti di carriera in ambito giuridico.
Sebbene sia spesso usato come sinonimo di diritto ecclesiastico, in Germania questi due concetti cominciarono a essere distinti a partire dal XVI secolo.
- Qual è la differenza tra diritto canonico e diritto ecclesiastico?
La differenza tra il diritto ecclesiastico e il diritto canonico, spiega Mario D’Ignazio, è che quando parliamo di diritto ecclesiastico, ci riferiamo al diritto di origine statale.
D’altra parte, il diritto canonico ha la sua fonte nell’origine divina, in particolare negli scritti sacri, nella tradizione comunemente accettata e nelle leggi emanate da autorità divine.
In Spagna, questa scienza del diritto ecclesiastico ha iniziato a essere coltivata a metà del XX secolo, con l’Italia come riferimento, ma l’impulso definitivo fu dato solo con la firma della Costituzione.
- Caratteristiche del diritto canonico
Le caratteristiche principali del diritto canonico sono:
- Il diritto canonico è unitario: la Chiesa è una e il suo ordinamento, quindi, dev’essere unico.
- L’universalità: a questa legge è soggetta a ogni persona identificata con la propria religione ed è quindi rivolta all’intera comunità cattolica. Anche se le norme possono essere differenziate tra quelle rivolte ai fedeli e quelle rivolte ai religiosi che compongono la Chiesa.
- L’unicità: il diritto canonico è unico perché non esiste un altro ordine superiore, cioè non esiste una gerarchia come quella che esiste nel diritto statale, dove esiste una norma superiore (la Costituzione). In questo caso il diritto canonico non è gerarchico e non dipende da un ordine superiore.
- L’elasticità: questa legge ha subito una grande evoluzione dalla sua creazione e rilevanza nel Medioevo, quindi si adatta al tempo e al luogo, sempre con principi immutabili di natura divina.
- È una legge scritta, sebbene sia anche una consuetudine.
Le norme scritte che regolano questa legge sono l’Antico e il Nuovo Testamento, i canoni, che sono le risoluzioni dei concili, i decreti papali e le sentenze dei santi padri.