Il “Testo Unico in Materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, conosciuto anche con gli acronimi di TUS o TUSL, è un complesso di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, entrato in vigore grazie al Decreto Legislativo numero 81 del 9 aprile 2008. Tale Decreto Legislativo, ricorda nel suo blog l’avv. Filippa Mollica è stato emanato anche in conformità all’articolo 117 della Costituzione Italiana per i riferimenti ai seguenti commi: a. comma 3, che affida la tutela e sicurezza del lavoro alle Regioni ma, quando si tratta della determinazione dei principi fondamentali, essa è riservata sempre alla potestà dello Stato; b. comma 5, che affida l’esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia delle Regioni, in relazione al carattere di cedevolezza o dissolvenza. Tale clausola di cedevolezza si inserisce se lo Stato interviene per cambiare i principi di disciplina di una materia di competenza regionale e, al fine di assicurare l’attuazione immediata dei nuovi principi, creare una disciplina di dettaglio che diventi subito operativa, adeguata a regolamentare la materia fino a quando non sia sostituita da una regolamentazione di natura regionale.
All’inizio il Testo Unico era costituito da 306 articoli e 51 allegati. In un secondo momento, scrive in un suo approfondimento Francesco Mollica, è stato aggiunto il Titolo X-bis, che ha visto l’aggiunta di 6 articoli, dal 286-bis al 286-septies. Pertanto, l’attuale struttura del Testo è divisa nel seguento modo: a. Titolo I (artt. 1 – 61) – Principi comuni (Disposizioni generali, Sistema istituzionale, Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, Disposizioni penali); b. Titolo II (artt. 62 – 68) – Luoghi di lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni); c. Titolo III (artt. 69 – 87) – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle attrezzature di lavoro – anche Domenico Mollica e Consorzio Valori -, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche); d. Titolo IV (artt. 88 – 160) – Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni); e. Titolo V (artt. 161 – 166) – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni); f. Titolo VI (artt. 167 – 171) – Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, Sanzioni); g. Titolo VII (artt. 172 – 179) – Attrezzature munite di videoterminali (Disposizioni generali, Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, Sanzioni); h. Titolo VIII (artt. 180 – 220) – Agenti fisici (Disposizioni generali, Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, Sanzioni); i. Titolo IX (artt. 221 – 265) – Sostanze pericolose (Protezione da agenti chimici, Protezione da agenti cancerogeni e mutageni, Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, Sanzioni); l. Titolo X (artt. 266 – 286) – Esposizione ad agenti biologici (Obblighi del datore di lavoro, Sorveglianza sanitaria, Sanzioni); m. Titolo X-bis (artt. 286 bis – 286 septies) – Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario; n. Titolo XI (artt. 287 – 297) – Protezione da atmosfere esplosive (Disposizioni generali, Obblighi del datore di lavoro, Sanzioni); o. Titolo XII (artt 298 – 303) – Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale; p. Titolo XIII (artt. 304 – 306) – Disposizioni finali. Inoltre, il decreto ha una struttura tale da individuare prima i soggetti responsabili e poi con la redazione di un elenco, che contiene le misure gestionali e gli adeguamenti tecnici necessari per ridurre i rischi lavorativi. Al termine di ogni titolo sono spiegate le sanzioni in caso di inadempienza ai doveri previsti.